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Informazioni utili

Hai qualche  domanda ?

Si prega di leggere le domande qui sotto e se non riesci a trovare la tua risposta, inviaci la tua domanda, ti risponderemo il prima possibile.

1. Quando e necessario trasportare un feretro con l’aereo?

Il trasporto di una salma si usa per lunghe percorrenze, in Italia o al estero. Può essere effettuato trasportando il feretro del defunto su aerei cargo (detti anche aerei merci, destinati al solo carico di merci), oppure in un’unità all’interno delle stive degli aerei di linea. Rispetto al numero totale dei servizi di rimpatrio / espatrio salma, il trasporto di un feretro via aerea rappresentano in realtà quasi 90% dei servizi dove le distanze superano 3000 km. Per non parlare dei voli intercontinentali dove ovviamente si sposta tutto per via aerea.

2. Chi sonno le agenzie che operano sulla piattaforma?

Le agenzie che si operano sula piattaforma airspedition.it sonno tutte agenzie abilitate IATA , che si prendono in carico le pratiche doganali per conto delle agenzie di pompe funebri italiane ed estere. Le agenzie di spedizione controllano la fase burocratica della spedizione del feretro prima, durante e nell’emissione della lettera di vettura aerea (AWB) secondo la normativa TACT vigente per gli aeroporti nazionali, internazionali ed intercontinentali.

3. Come parente del defunto, posso rivolgermi direttamente alle agenzie di spedizione per effettuare il trasporto con l’aereo?

Se sei un parente di un defunto che deve essere trasportato via aereo NON sei abilitato dalla legge per gestire direttamente in prima persona il servizio di trasporto. Per questo ti devi rivolgere a una agenzia di pompe funebre, in possesso delle licenze necessarie per poter effettuare questa tipologia di servizio.

La legislazione vigente per il trasporto salme nel territorio nazionale ed internazionale prevede una precisa e dettagliata relazione delle norme che devono essere rispettate per poter effettuare il trasporto del feretro dal Comune di decesso al Comune di sepoltura. Agenzia incaricata deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti (Ambasciate e Consolati esteri, ASL di competenza, Comune di decesso / sepoltura, Procura della Repubblica) in grado di poter gestire correttamente ogni tipo di trasporto feretro nazionale ed internazionale.

4. Documenti necessari Paesi aderenti a Conv. di Berlino.

La documentazione necessaria per il trasporto feretro deve essere richiesta da parte di un incaricato dell’Agenzia Funebre che organizza il servizio per conto della famiglia del defunto.

Certificato dell’azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento).

Certificato ASL di competenza territoriale pe l’osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all’estero della salma.

marca da bollo per il passaporto mortuario

marca da bollo per la richiesta del passaporto mortuario

Autorizzazione al seppellimento rilasciata dal Comune

per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino non serve Autorità Consolare straniera per eventuale visto e legalizzazione.

Dichiarazione di chiusura feretro certificata dall’Impresa di Onoranze Funebri

Estratto per riassunto dell’atto di morte

Certificato di morte, Italiano

Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso

Domanda in bollo da parte dell’impresa funebre incaricata

5. Modulistica necessaria da presentare. Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino.

Marca da bollo da apporre sul passaporto mortuario
Estratto atto di morte
Nulla-osta della ASL al trasporto al estero
Permesso di seppellimento
Autorizzazione al trasporto salma in bollo
Verbale di chiusura feretro
Trattamento antiputrefattivo
Scheda ISTAT
Certificato necroscopico
Avviso dell’Ospedale nel caso in cui il decesso sia avvenuto in un presidio ospedaliero
Nulla-osta della Procura della Repubblica (in caso di morte violenta)

6. Trasporto feretro in paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino

Rilascio del “ Passaporto Mortuario” nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana per rimpatriare di una salma dal Italia al estero per un paese aderente alla Convenzione di Berlino. La documentazione necessaria deve essere presentata al ufficio competente insieme alla domanda in bollo, sottoscritta da incaricato dell’Agenzia funebre.
Nulla-osta per l’introduzione, rilasciato dell’Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale il feretro va estradato, (richiederlo è di competenza dell’Impresa Onoranze funebre

Certificato dell’azienda Usl competente che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento)

Se morte violenta serve nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all’estero della salma

Per particolari situazioni eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute

Autorizzazione al seppellimento rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso

Estratto per riassunto dell’atto di morte

Certificato di morte,

Certificato di morte plurilingue,

“Appostile” in Prefettura per il Certificato di morte plurilingue

Dichiarazione di chiusura feretro

7. Spedizione urna ceneri e resti mortali. Documentazione necessaria

La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
Domanda in bollo al Comune, sottoscritta dall’ incaricato dell’Agenzia Funebre, da inoltrare all’Ufficio che autorizzerà l’estradizione. La richiesta per l’autorizzazione deve contenere le informazioni necessarie da inoltrare all’ Ufficio abilitato del Comune che autorizzerà l’estradizione.

Certificato di morte plurilingue

Per urna ceneri e necessario avere la copia del Verbale di avvenuta cremazione

Autorizzazione al trasporto fuori comune o al estero

Per l’estradizione serve il nulla – osta dell’Autorità Consolare straniera in Italia del Paese di destinazione

Rimpatrio salma da paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino. Documenti necessari

“Passaporto Mortuario” rilasciato dalla competente del Paese / Comune dove e avvenuto il decesso e da cui parte il feretro.
Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità straniera

Certificato medico da cui risulti la causa di morte

Certificato dell’autorità sanitaria del paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni relative al feretro e trattamento antiputrefattivo previsto da legislazione italiana

Estratto riassunto dell’atto di morte

In caso di cremazione da effettuarsi su territorio Italiano è necessario acquisire una dichiarazione dell’Autorità competente del paese di estradizione di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, l’esclusione di morte dovuta a reato nel paese straniero dove e avvenuto il decesso.

8. Cose l’ Apostille? Quando serve?

L’Appostile è un timbro speciale delle autorità competenti e consiste nell’attestare la qualità legale e la autenticità del pubblico ufficiale che ha firmato un documento. Nel nostro caso specifico serve a convalidare un documento di decesso collegato al suo utilizzo internazionale.

La maggior parte dei Paesi e degli Stati Occidentali ha snellito la pratica della legalizzazione tramite la sottoscrizione la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961. Prima di questo accordo la legalizzazione del documento veniva effettuata presso l’ambasciata dello Stato di destinazione.

L’apostile viene svolta presso la Prefettura territoriale di competenza del Comune che ha emesso il Certificato di Decesso Plurilingue che deve essere apostillato.

Per la traduzione dei Certificati di morte, l’ appostile è un timbro che certifica la validità legale della traduzione asseverata e permette di presentarla in stati esteri come documento valido. L’appostile della traduzione di un documento verrà effettuata in Prefettura territoriale di competenza o presso la Procura della Repubblica del Tribunale di riferimento.
Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre l’apposizione della appostile da parte della Prefettura (o della Procura della Repubblica )

Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura (o Prefettura competente).

Fra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non occorre né legalizzazione né appostile, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna e Repubblica Moldova

i documenti rilasciati da Autorità straniera dovranno essere legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. La documentazione di rimpatrio salma in lingua straniera, dovranno essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana.

Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino

Gli stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 sono i seguenti:

  • Italia
  • Germania
  • Belgio
  • Cile
  • Egitto
  • Portogallo
  • Francia
  • Svizzera
  • Cecoslovacchia (adesso Repubblica Ceca e Slovacchia)
  • Turchia
  • Austria
  • Zaire (adesso Repubblica Democratica del Congo)
  • Messico
  • Romania